Tribunale di Padova – Sentenza 05.08.2021 – Revoca integrale decreto ingiuntivo di € 565.698,83 – Conto corrente ipotecario – Mancata produzione estratti conto originali – Liberazione del fideiussore.

Con la Sentenza del 05.08.2021 il Tribunale di Padova ha deciso in ordine ad una opposizione – spiegata con il patrocinio dell’ Avv. Alessio Orsini – avverso un decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, richiesto nei confronti di una società a responsabilità limitata e del fideiussore, per la somma di € 565.698,83 oltre interessi al tasso annuale semplice del 10,3%.

Trattandosi di decreto ingiuntivo su conto corrente ipotecario, l’onere probatorio incombeva in capo alla Banca, la quale avrebbe dovuto depositare gli estratti conto completi.

Una volta disposta la sospensione della provvisoria esecuzione per mancata produzione degli estratti conto, la Banca procedeva al deposito degli stessi con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Sennonché, gli opponenti operavano uno specifico e dettagliato disconoscimento di conformità con i documenti originali.

A fronte di ciò, il Tribunale ha osservato come la Banca non abbia, “nella difesa immediatamente successiva”, prodotto i documenti “originali”, motivo per cui, “privati i documenti in copia della loro idoneità probatoria, non può che concludersi nel senso che la domanda monitoria è rimasta priva di adeguato supporto istruttorio, giacché non vi è una prova del credito alternativa rispetto agli estratti conto che non sono stati (tempestivamente) depositati”.

Difatti, la Banca effettuava un ulteriore deposito di quelli che definiva gli estratti conto originali in sede di precisazione delle conclusioni, ma tale produzione veniva considerata tardiva, ricordando come, “la Suprema Corte ha chiarito che, nel silenzio normativo, al disconoscimento ex art. 2719 c.c. e quindi al disconoscimento della conformità del documento in copia all’originale, si applica l’iter procedimentale delineato dagli art.li 214 e 215 c.p.c. (Cass. n. 2374/2014)”.

Nel caso di specie, quindi, i successivi documenti si sarebbero dovuti produrre alla prima occasione processuale successiva rispetto al disconoscimento, pertanto al più tardi all’udienza di discussione delle istanze istruttorie.

In ragione di ciò, il Tribunale ha definitivamente osservato come “la produzione documentale effettuata quando l’istruttoria era già stata definita e la causa ritenuta matura per la decisione, deve senz’altro confermarsi come tardiva”, revocando integralmente il decreto ingiuntivo di € 565.698,83 e condannando la Banca e la società intervenuta alla rifusione delle spese processuali.

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