Piano del consumatore e composizione della crisi

L’Avv. Alessio Orsini è stato tra i primi ad utilizzare la Legge 3 del 2012 che prevede la possibilità per soggetti non fallibili di presentare un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tra i casi da ricordare, l’omologa di un piano di ristrutturazione per un’azienda agricola non fallibile che aveva debiti per circa 2,6 milioni al Tribunale di Fermo ed è riuscita a comporre la propria crisi con il pagamento di poco più di € 300.000,00.

Anche per i consumatori è possibile accedere ad una sorta di ristrutturazione e presso il Tribunale di Ascoli Piceno venne omologato in data 04 aprile 2014 su ricorso dell’Avv. Alessio Orsini uno dei primissimi piani del consumatore.

Poiché il ricorrente si era sovraindebitato a causa di investimenti e finanziamenti non convenienti, posti in essere soprattutto da una banca locale, non poteva più far fronte alle ordinarie esigenze di mantenimento di se stesso e della propria famiglia.

Un provvedimento tra i primissimi in Italia e per il cui accoglimento non si è reso necessario il voto dei creditori, ma un giudizio di meritevolezza e fattibilità espresso in prima battuta dal professionista nominato in luogo dell’OCC e successivamente dal Giudice.

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