CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENTENZA N. 5609 DEL 07/03/2017 – LA MANCANZA DI FORMA SCRITTA DOVREBBE COMPORTARE LA NULLITA’ DELL’INTERO RAPPORTO

Chiarissima la Corte: “Affinché una convenzione relativa agli interessi ultra legali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l’indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell’art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa.”
Ed ha precisato: “Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. (OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.

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